Tratto da Confedilizia notizie – novembre 2021

L’assemblea di condominio, nell’esercizio dei poteri di gestione di cui all’art. 1135 del codice civile, può validamente autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condòmini. Al riguardo di una tale delibera, il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea.
Cass. ord. n. 23254 del 20.8.2021.

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