Si segnala che nell’ultima bozza del decreto-legge “rilancio” approvato ieri dal Consiglio dei ministri (che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e poi esaminato dal Parlamento) sono presenti due norme in materia di condominio.

Nel sottolineare che la conferma dell’introduzione delle due disposizioni in parola potrà aversi – all’evidenza – solo al momento della pubblicazione del decreto-legge, si ritiene utile anticiparne i contenuti, considerato l’ampio numero di soggetti interessati alle novità in tema di condominio.

La prima prevede che “quando il mandato dell’amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto-legge “o scade entro tre mesi dalla stessa data”, l’incarico si rinnovi “per ulteriori sei mesi dalla scadenza” in deroga al dettato codicistico (e in particolare all’art. 1129 che prevede una durata annuale rinnovabile per un altro anno salvo diniego), “fermo il diritto dei condòmini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo”.

La seconda norma, invece, dispone quanto segue: “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito di 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile”.

Circa la prima previsione, si tratta di una norma di cui in questa fase non si intravvedeva alcuna necessità. E’ noto, infatti, che il mandato dell’amministratore prosegue in regime di prorogatio fintanto che l’assemblea non si esprima in punto. Ciò vuol dire che in questo particolare momento chi amministra un condominio, anche se con mandato scaduto o prossimo alla scadenza, continua ad avere il potere-dovere di gestire e tutelare i beni (e gli interessi) comuni, anche con riguardo alle attività di carattere urgente.

Dunque, prevedere espressamente che il mandato dell’amministratore si rinnovi ex lege per altri sei mesi viene a costituire un’ingerenza – pericolosa, data la delicatezza della materia su cui va ad incidere – nella vita condominiale. Tanto più che l’istituto della revoca, evocato nella disposizione appena introdotta, presuppone la ricorrenza di determinati presupposti. Ciò che rende assai controversa la sua applicazione, come testimonia la copiosa giurisprudenza formatasi al riguardo.

Quanto alla seconda previsione introdotta, laddove prevede la deroga all’art. 1130, primo comma, 10) cod. civ. in tema di redazione del rendiconto annuale della gestione e convocazione dell’assemblea per la relativa approvazione, è sufficiente rilevare che il termine attualmente previsto di 180 giorni, ove venga superato, non inficia di certo la legittimità né della convocazione né del rendiconto. E neppure, ovviamente, può essere motivo di revoca dell’amministratore, data l’impossibilità per costui di convocare i condòmini a causa della pandemia in atto.

Anche in tal caso, quindi, si tratta di una misura che costituisce un’ingerenza nella vita condominiale di cui non si avvertiva affatto l’esigenza.

Si darà conto – naturalmente – della presenza o meno delle norme sopra evidenziate nel testo del decreto-legge che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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