Come evidenziato nel Focus sul cd. Decreto “Cura Italia”, trasmesso venerdì scorso, l’art. 62, comma 1, dello stesso,  dispone a favore di tutti i soggetti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche: quindi anche i condominii, oltre che le società) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale. Gli adempimenti sospesi sono quelli che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli stessi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Si ritiene che la norma si applichi, ad esempio, ai termini di registrazione dei contratti di locazione (o di altro tipo: ad esempio, contratti di comodato, scritture di riduzione del canone ecc.) e ai termini di comunicazione delle risoluzioni, delle proroghe e di subentri.

La norma non dispone nulla in merito ai correlati versamenti, ad esempio, dell’imposta di registro. Al riguardo, si osserva che il comma in esame non si occupa di versamenti ma di adempimenti diversi dai versamenti, mentre le norme sulla sospensione dei versamenti si riferiscono a ritenute, addizionali, Iva e contributi, ma non ad imposte indirette (come l’imposta di registro).

Solo per i soggetti con domicilio o sede nei Comuni della zona rossa resta confermato quanto disposto dal d.p.c.m. 24 febbraio 2020, e cioè una generica sospensione dei termini di versamento (peraltro fino al 31 marzo 2020), senza specificazione dei tributi.

Pertanto, sulla base della attuale formulazione, si ritiene che non siano sospesi i termini di versamento dell’imposta di registro, anche se connessa ad adempimenti sospesi relativi ai contratti di locazione. La Sede centrale sta segnalando questa incongruenza al Governo e al Parlamento, dove è in corso la conversione in legge del decreto anzidetto.

Restano fermi, inoltre, i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 come stabiliti dall’art. 1 del decreto-legge n. 9/2020; è pertanto confermato il termine del 31 marzo 2020 per la presentazione della comunicazione dovuta dagli amministratori di condominio in relazione ai lavori condominiali che diano diritto ai bonus fiscali, così come il termine di presentazione all’Agenzia delle entrate e della consegna ai percipienti delle certificazioni fiscali.

 

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