Il Ministero dell’Economia, in risposta all’interrogazione n. 5-03617 in Commissione Finanze della Camera, ha chiarito che il divieto, disposto dall’art. 49 comma 1 d.lgs. n. 231/2007 , di trasferimento di denaro contante o libretti al portatore in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi superiori a 1.000 euro vale anche per il conto corrente bancario  o postale intestato al condominio.

Nella risposta il Ministero ha richiamato la nota del 5 febbraio 2014 prot. DT 10492, ritenendo che l’interpretazione ivi fornita, in materia di locazioni, possa estendersi anche al conto corrente bancario o postale intestato al condominio.

In suddetta nota si chiariva che, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative comminate dal citato d.lgs. in relazione ai limiti all’utilizzo del denaro contante, rileva unicamente la soglia di 1.000 euro.

Inoltre, fermo il limite generale di 1.000 euro posto dall’art. 49 d.lgs. 231/2007, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale comunque formata purché chiara, inequivoca ed idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di danaro contante.

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